21/04/2022 - Informazioni importanti per chi arriva dall'Ucraina e per i cittadini che desiderano accogliere e supportare i profughi

"I profughi sono persone perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per la loro opinione politica."

- Definizione Convenzione di Ginevra, 1951

Si usano i termini generici profuga e profugo per indicare chi lascia il proprio Paese a causa di guerre, invasioni, rivolte o catastrofi naturali.

Rifugiata e rifugiato sono persone che, per paura di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, sono fuggite dal Paese dove hanno la cittadinanza e il cui status è stato riconosciuto ufficialmente da parte delle autorità dello Stato nel quale hanno presentato domanda di asilo.

Sono richiedenti asilo le persone che sono in attesa della conclusione della procedura di asilo e dell'acquisizione del titolo di rifugiato. 

Le persone costrette a fuggire dall’Ucraina sono inquadrate come profughi e ricevono protezione temporanea entro i confini dell’Unione Europea; possono entrare senza visto in Italia e quindi fermarsi anche in Pordenone e nei comuni dell'ATS NONCELLO.

Per soggiorni fino a 90 giorni non devono richiedere la protezione internazionale.

Tuttavia, sono tenute a consegnare la loro dichiarazione di presenza alla Questura per il Comune di Pordenone e agli Ufficio della Polizia locale o ai Commissariati di polizia entro otto giorni dal momento dell'arrivo nel territorio italiano.

INFORMAZIONI PER CHI ARRIVA DALL'UCRAINA

1. Le persone profughe devono registrarsi ufficialmente? Dove?

Le cittadine e i cittadini ucraini che non hanno un timbro d'ingresso Schengen da una frontiera italiana o che non soggiornano in un hotel non sono tenuti a mostrare il visto d'ingresso.

Inoltre, non devono richiedere la protezione internazionale per soggiorni fino a 90 giorni.

Tuttavia, sono tenuti a consegnare la loro dichiarazione di residenza all'Ufficio della Polizia di stato o ai Commissariati di polizia entro otto giorni dal loro arrivo in Italia.

2. Chi arriva dall’Ucraina può lavorare regolarmente?

Sì, in base a quanto sancito dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 i cittadini ucraini possono essere assunti su base permanente o stagionale. Possono anche esercitare lavori in autonomia, purché abbiano presentato la dichiarazione di presenza presso la Questura o il commissariato di polizia competente.

INFORMAZIONI PER CHI ACCOGLIE PROFUGHI DALL'UCRAINA

1. Desidero ospitare profughi ucraini nella mia abitazione o in un’abitazione di mio possesso: cosa devo fare?  

È possibile ospitare persone o famiglie ucraine su base privata e volontaria, cioè nella propria abitazione: principalmente i rifugiati dall'Ucraina hanno libertà di movimento, possono quindi soggiornare presso parenti, conoscenti o su iniziativa di persone private, che possono anche mettere a disposizione un alloggio privato in loro possesso diverso dalla propria abitazione abituale. A parte gli obblighi in materia di registrazione e l'epidemia del Covid (vedi sotto), non sono previste particolari formalità. 

Coloro che accolgono cittadine e cittadini ucraini sono obbligati a notificare alla Questura questi soggiorni entro 48 ore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 7 del Testo Unico sull'Immigrazione, compilando la Dichiarazione di Ospitalità.

Questura di Pordenone:
Piazzale Giovanni Palatucci, 1 - 33170 (Pordenone)
Numero di telefono: 0434238111 – 0434238276 

Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura:
Aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:30
Numero di telefono: 0434238502

Consulta il sito web della Questura di Pordenone: https://questure.poliziadistato.it/it/Pordenone

2. Cos’è la Dichiarazione di Ospitalità?  

La Dichiarazione di Ospitalità è un adempimento obbligatorio per i privati che, a qualsiasi titolo, forniscono alloggio o cedono beni immobili a cittadini extracomunitari; deve essere compilata e consegnata entro 48 ore all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza della provincia dove si trova l'immobile: la Questura del Comune capoluogo di provincia (per i Comuni dell’ATS Noncello: Pordenone) o il Commissariato di Polizia. 

La dichiarazione di ospitalità va presentata entro 48 ore da quando si inizia a ospitare un cittadino extracomunitario, corredata di passaporto, unitamente al permesso di soggiorno se già in possesso. 

3. È necessario che le persone che ospiterò facciano un tampone Anti Covid?

Alle persone che ospitano si consiglia di accompagnare subito le persone ospitate al Punto Tamponi Permanente che la Croce Rossa ha allestito presso la Questura di Pordenone. Il Punto tamponi fornisce anche, se necessario, prestazioni sanitarie di prima necessità.

4. Le persone profughe in arrivo dall’Ucraina devono presentare il Green Pass contro il Coronavirus?

Secondo le attuali norme governative, chiunque entri in Italia deve rispettare le seguenti disposizioni relative alle norme di protezione dal Coronavirus:

5. Dove possono recarsi le persone profughe per le cure mediche?

I rifugiati hanno generalmente diritto all’assistenza prestata dai servizi dell' Azienda Sanitaria Locale. Alle persone non ancora iscritte nel sistema sanitario provinciale viene attribuito il codice STP (“stranieri temporaneamente presenti”), che permette di accedere all’assistenza sanitaria. 

In prossimità della Questura di Pordenone è, inoltre, presente la Croce Rossa che garantisce la prima assistenza sanitaria e fornisce le indicazioni per la prevenzione della diffusione del Covid 19 e delle principali vaccinazioni previste dalla Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022.

6. È previsto un rimborso delle spese di ospitalità?

Allo stato attuale, non è previsto alcun rimborso o ristoro per le spese di ospitalità, e non sono ovviamente note, in una situazione tanto complessa, le tempistiche di permanenza dei rifugiati nel nostro territorio.

7. Non posso ospitare profughi ucraini, ma desidero comunque aiutare: come posso fare? 

Chi desidera contribuire alla raccolta fondi può fare una donazione tramite il sistema PagoPA seguendo questi passaggi: 

Il Comune di Pordenone aveva avviato una raccolta di beni, conclusasi il 4 marzo, che ha permesso di raccogliere moltissimo materiale. L'Amministrazione comunale sta valutando di attivare nei prossimi giorni un magazzino di vestiario e di viveri a lunga conservazione da riservare, in primis, alle famiglie che stanno arrivando a Pordenone (e nei comuni limitrofi). Eventuali eccedenze verranno consegnate alle grandi associazioni di volontariato o alla Protezione Civile Regionale di Palmanova.

Seguiranno aggiornamenti sull'iniziativa, utili a rendere quanto più possibile funzionali e organizzate le azioni di solidarietà che la popolazione si è già resa disponibile ad attuare.

Grazie a tutti i cittadini che si renderanno disponibili per affrontare questa nuova emergenza. 

8. Minori stranieri non accompagnati

I minori accompagnati da persone diverse dai genitori (parenti, amici) sono considerati minori non accompagnati”, con l’attivazione della presa in carico da parte dei servizi sociali e la segnalazione al Tribunale per i minori. 

Non sono da considerarsi minori non accompagnati i minori adottati, affidati e sottoposti a tutela, equiparati ai figli. Per tali categorie di minori sarà necessario produrre il provvedimento giudiziale di adozione, affidamento o tutela. Si precisa che per i minori affidati a parenti entro il IV grado è sufficiente un atto del notaio di affidamento del minore al parente entro il IV grado.

L'Ambito sociale territoriale SSC Noncello ha attivato la Campagna FamigliAmica per la raccolta di disponibilità di famiglie ad accogliere, nella forma dell'Affido Familiare, i minori in fuga dalla guerra.

Numeri di telefono utili: 

  • 0434/392618
  • 0434/392630
  • 0434/392611

 
9. Documentazione relativa ai permessi di soggiorno

- Permesso di soggiorno per “Coesione familiare” (Ex art. 30 T.U.I.).

Beneficiari (ART. 29 T.U.I.):

  • Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  • Figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso
  • Figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Vista l’emergenza si ovvierà all’idoneità all’alloggio e alla legalizzazione dei documenti di dimostrazione di parentela.

- Permesso di soggiorno per “Motivi familiari” (Ex art. 19 comma 2, lett c) T.U.I.), parente di cittadino italiano entro il secondo grado. 

Beneficiari (Art. 2 D. Lgs. 30/2007):

  • Il coniuge;
  • Il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
  • I discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
  • Gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera.
Ultima modifica: 21/04/2022

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