Di che si tratta?

E’ un intervento monetario di integrazione al reddito che può essere associato o coordinato con altri servizi e prestazioni, con l’obiettivo di fornire alle persone un aiuto per acquisire autonomia economica, inserimento sociale e capacità di perseguire il proprio progetto di vita.

Il reddito di base viene concesso per un periodo di dodici mesi, rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi. In particolari condizioni può essere ulteriormente rinnovato.

Il Reddito di base è stato abrogato con normativa regionale, a partire dal 26 agosto 2008 non potranno essere formulate nuove richieste.

Chi può beneficiarne?

Persone in età lavorativa, in stato di disoccupazione, e al loro nucleo famigliare

Quali requisiti deve possedere?

  • Iscrizione del nucleo famigliare nell’anagrafe della popolazione residente di uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 da almeno dodici mesi oppure nucleo famigliare soggiornante legalmente in via continuativa nel territorio dell’Ambito da almeno dodici mesi.
  • Indicatore della capacità economica equivalente del nucleo familiare (CEE) inferiore al valore del reddito minimo equivalente (5.000 €.)
  • Dichiarazione di disponibilità  allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa
  • Capacità del beneficiario e del suo nucleo familiare di garantire il progressivo coinvolgimento attivo nel progetto stabilito e di mantenerne gli impegni sottoscritti.

A chi rivolgersi?

 Per la domanda:

Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente

Per la certificazione della capacità economica equivalente:

Soggetti convenzionati con l’Ente Gestore per il tramite del Centro Servizi Condivisi

Per il rilascio della dichiarazione di disponibilità  all’occupazione lavorativa

Centro per l’impiego territorialmente competente

Come viene concesso?

A seguito della presentazione della domanda e della documentazione richiesta, il Servizio

Sociale dei Comuni concede il reddito di base in via provvisoria. La domanda deve essere presentata  esclusivamente tramite il sistema informatico appositamente predisposto.

Ai fini della concessione del reddito di base in via definitiva,  il richiedente dovrà stipulare entro tre mesi dalla presentazione della domanda un Patto Definitivo con il  Servizio sociale dei Comuni.

Condizione necessaria per la sottoscrizione del Patto Definitivo è l’aver preventivamente stipulato con il Centro per l’Impiego un Patto di Servizio e l’adesione al programma ivi contenuto.

Per saperne di più

  • L.R. 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” (Art. 59)
  • D.G.R. n. 1885 del 27 luglio 2007 “Regolamento per l’attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di cui all’articolo 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6”
  • D.P.Reg. 25 luglio 2006, n. 0227/Pres. “Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata” (Art. 7)
  • Art. 9, L.R. 14 agosto 2008 “Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 08 agosto 08, n. 21”  (abroga l’articolo 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 relativo al Reddito di base per la cittadinanza).
  • www.redditodibase.regione.fvg.it

Ultima modifica: 01/09/2008

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