Di che si tratta?

E’ una forma di tutela sociale riconosciuta in relazione alla nascita di un figlio, consistente in un assegno il cui importo viene annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .

Chi può beneficiarne?

Alle madri, cittadine italiane o comunitarie, nonché extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, per ogni figlio nato e per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo.

Quali requisiti deve possedere?

L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico in misura inferiore rispetto all’importo dell’assegno.

L’assegno spetta a condizione che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre, al momento della domanda, non superino il valore dell’indicatore della Situazione Economica (ISE) annualmente stabilito (per il 2007, il valore ISE per un nucleo composto da tre componenti è pari ad € 30.701,58;  per nuclei con diversa composizione il valore è riparametrato)

La madre richiedente deve essere residente nel territorio italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

A chi rivolgersi?

Per la domanda:

Servizio sociale del Comune di residenza

Per la certificazione della situazione economica equivalente:

Soggetti convenzionati con l’Ente Gestore del Servizio Sociale territorialmente competente (Caf- Centri di assistenza fiscale) o ad un Commercialista.

Come viene concesso?

I comuni sono tenuti ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

La domanda deve essere consegnata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio. Alla domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva unica (modello ISE/ISEE).

L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è erogato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)  in un’unica soluzione.

Per l’anno 2007 l’assegno di maternità è pari ad € 1.472,60, salvo casi spettanti per sole quote differenziali (altre indennità di maternità percepite in misura inferiore all'importo dell’assegno di maternità)

Per saperne di più

  • Art. 66, L. 23 dicembre 1998 n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”
  • Art. 74, D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.”
  • D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”
  • D.Lgs. 31 marzo1998 n. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449” e.s.m
Ultima modifica: 07/08/2008

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