Di che si tratta?

E’ un intervento di sostegno a favore delle famiglie con almeno tre figli minori, in base alla situazione economica dei soggetti richiedenti.

Consiste in un assegno mensile, erogabile per tredici mensilità, il cui importo viene annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .

Chi può beneficiarne?

Nuclei familiari di cittadini italiani o comunitari, residenti nel territorio dello Stato, composti da almeno un genitore, con almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni.

Quali requisiti deve possedere?

L’assegno spetta  a condizione che il richiedente sia genitore dei tre figli minori ed eserciti la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo.

Il genitore e i tre figli minori devono essere far parte dello stesso nucleo famigliare, iscritto nell’anagrafe della popolazione residente di uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5

L’assegno spetta a condizione che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, al momento della domanda, non superino il valore dell’indicatore della Situazione Economica (ISE) annualmente stabilito (per il 2007, il valore ISE per un nucleo composto da cinque componenti è pari ad € 22.105,12;  per nuclei con diversa composizione il valore è riparametrato)

A chi rivolgersi?

Per la domanda:

Servizio sociale del Comune di residenza

Per la certificazione della situazione economica equivalente:

Soggetti convenzionati con l’Ente Gestore del Servizio Sociale territorialmente competente (Caf- Centri di assistenza fiscale) o ad un Commercialista.

Come viene concesso?

L'assegno è concesso dai Comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali. E’ corrisposto a domanda, che deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno. Ad essa va allegata la dichiarazione sostitutiva unica (modello ISE/ISEE).

L'assegno è erogato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con cadenza semestrale posticipata.

Per l’anno 2007 l’assegno è pari a € 122,80 mensili

Per saperne di più

  • Art. 65, L. 23 dicembre 1998 n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”
  • D.Lgs. 31 marzo1998 n. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”
  • Art. 80, comma 5 e 9, L. 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
Ultima modifica: 07/08/2008

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